Imprese e intermediari inadempienti
Le imprese e gli intermediari devono eseguire le decisioni dell’Arbitro Assicurativo entro 30 giorni dalla ricezione della decisione, completa di motivazione, e nei successivi 5 giorni devono trasmettere alla Segreteria Tecnica la documentazione che dimostri l’adempimento. L’impresa e/o l’intermediario ne danno notizia alla Segreteria tecnica che, in mancanza, annota la circostanza sul sito dell’AAS.
Le imprese e gli intermediari che non eseguono la decisione o che non comunicano l’avvenuto adempimento nel termine di 5 giorni sopra indicato sono considerati inadempienti.
La notizia dell’inadempimento è pubblicata su questo sito per un periodo di cinque anni e in evidenza sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario per sei mesi. Se l’intermediario non ha un proprio sito internet, la notizia dell’inadempimento sarà affissa all’interno dei locali dove lo stesso opera.
È importante sapere che…
In caso di accoglimento del ricorso, oltre all’esecuzione della decisione, l’impresa e/o l’intermediario soccombenti:
- rimborsano al ricorrente il contributo di 20 euro alle spese della procedura;
- versano all’IVASS un importo di 200 euro (le imprese) e di 100 euro (gli intermediari) quale contributo alle spese della procedura, salvo casi particolari.