Presupposti
Puoi rivolgerti all’AAS solo se hai prima presentato un reclamo scritto all'impresa e/o all'intermediario, che hanno 45 giorni di tempo per risponderti. Se non hai avuto risposta o quella che hai ricevuto non ti soddisfa, hai 12 mesi di tempo dalla data di presentazione del reclamo per presentare ricorso all’AAS.
Segui questi passaggi per presentare un ricorso all'AAS e verifica attentamente che siano soddisfatti tutti i presupposti.
- Chi può presentare ricorso;
- Contro chi puoi presentare ricorso;
- In quali casi puoi presentare ricorso;
- Competenza per valore dell’AAS;
- Limiti temporali;
- Rapporti tra l’AAS, l’Autorità giudiziaria e gli altri strumenti ADR.
1. Chi può presentare il ricorso
Può presentare un ricorso all’AAS:
- il contraente, l’assicurato, il beneficiario di una polizza assicurativa;
- il danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della compagnia, come ad esempio nei sinistri R.C. Auto;
- il cointestatario di una polizza e l’aderente a una polizza collettiva.
È importante sapere che…
Il contraente è il soggetto che stipula la polizza con l’impresa di assicurazione: concorda le condizioni della polizza, ne accetta le clausole e si impegna a versare il premio.
L’assicurato è il soggetto esposto al rischio, ossia il titolare dell’interesse protetto dalla polizza. Può non coincidere con il contraente.
Il beneficiario è il soggetto designato dal contraente che, nelle polizze vita, ha diritto di ricevere la prestazione dall’impresa di assicurazione al verificarsi dell’evento assicurato. Può non coincidere con il contraente e con l’assicurato.
Il danneggiato è il soggetto che ha subito un danno provocato da qualcuno che è coperto da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per la quale l’ordinamento gli riconosce l’azione diretta verso la compagnia. Attualmente l’azione diretta è riconosciuta nelle assicurazioni obbligatorie di seguito indicate: responsabilità civile per la circolazione di veicoli e natanti, questi ultimi limitatamente ai danni alla persona (c.d. R.C. Auto e R.C. Natanti), responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie (c.d. R.C. Sanitaria) e responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria (c.d. R.C. Caccia).
Chi aderisce a una polizza collettiva è assicurato in virtù di un contratto stipulato dal contraente a favore di un insieme di persone tra loro accomunate da un medesimo rapporto, come l’essere dipendenti o associati. Ad esempio, se lavori in un’azienda che ha stipulato una polizza sanitaria per tutti i dipendenti, l’azienda è il contraente della polizza collettiva e tu sei l’assicurato.
Il cointestatario di una polizza è il soggetto che condivide con altri contraenti l’intestazione di un contratto di assicurazione. Il cointestatario è dunque un contraente della polizza e, come ogni contraente, può essere anche assicurato e/o beneficiario, a seconda dei casi.
Attenzione: non puoi presentare ricorso all’AAS se sei un professionista o un intermediario (es: agente o broker) che svolge professionalmente attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario, se il ricorso riguarda questioni inerenti alla tua attività professionale.
Se sei stato danneggiato da un veicolo non assicurato o non identificato non puoi ricorrere all’AAS, ma puoi rivolgerti al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - FGVS, gestito dalla CONSAP (per maggiori dettagli visita la sezione dedicata sul sito della CONSAP).
2. Contro chi puoi presentare il ricorso
Puoi presentare ricorso all'AAS contro:
- un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo italiani;
- un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo di altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento (cioè attraverso una sede secondaria) o di libera prestazione di servizi (cioè senza una sede in Italia) in questo caso solo se aderiscono all’AAS;
- una rappresentanza in Italia di un’impresa con sede in uno Stato terzo rispetto al SEE (ad esempio, la Svizzera).
Di regola, il ricorso è presentato verso un’impresa o verso un intermediario. Se però sei insoddisfatto del comportamento di entrambi e hai specifiche lamentele verso ognuno di loro, puoi presentare ricorso nei confronti di un’impresa e di un intermediario (c.d. ricorso multicontroparte).
Un questionario interattivo ti aiuterà ad individuare il destinatario del tuo ricorso.
Per approfondimenti scarica la Guida AAS in parole semplici e consulta le pagine Imprese e intermediari aderenti e rete FIN-NET.
È importante sapere che…
La procedura guidata presente sul Portale dell’AAS consente di presentare direttamente il ricorso nei confronti dei seguenti soggetti:
- l’impresa, per gli aspetti di propria pertinenza e per quelli riguardanti il comportamento dei propri dipendenti e degli intermediari iscritti nella sezione C) del Registro Unico degli Intermediari (RUI), in quanto produttori diretti che operano per conto e sotto la piena responsabilità dell’impresa medesima;
- gli intermediari iscritti nelle sezioni A), B), D), e F) del RUI in quanto intermediari di riferimento, per gli aspetti di propria pertinenza e per quelli riguardanti il comportamento dei relativi dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E);
- gli intermediari iscritti nell’elenco annesso al RUI per gli aspetti di propria pertinenza e per quelli riguardanti il comportamento dei dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E).
Attenzione: nel caso di collaborazione orizzontale (cioè di un accordo nella vendita delle polizze tra intermediari iscritti nel RUI alle sezioni A, B, D e F), il ricorso può essere presentato a tua scelta nei confronti di quello dei due intermediari di cui contesti l’operato, vale a dire:
- l'intermediario emittente, ossia colui che ha il rapporto diretto con l’impresa; oppure
- l'intermediario proponente, ossia colui con il quale sei entrato in contatto diretto.
Trovi maggiori informazioni sul Registro Unico degli Intermediari (RUI), sull’Elenco annesso al RUI e sulle collaborazioni orizzontali, nonché sulle diverse tipologie di intermediari e sulla relativa attività, nel BOX di approfondimento della pagina Imprese e intermediari aderenti e nella Guida AAS in parole semplici.
3. In quali casi puoi presentare ricorso
Puoi presentare un ricorso per:
- l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà collegati a prestazioni e servizi assicurativi che derivano da un contratto di assicurazione, incluso il diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della condotta dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo;
- l’inosservanza da parte dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo delle regole di comportamento (diligenza, correttezza, informazione e trasparenza) che disciplinano l’attività di distribuzione assicurativa.
Sono escluse dalla competenza dell’AAS le controversie relative a:
- sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia (FGVC);
- questioni di competenza della CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
- assicurazioni 'grandi rischi'.
È importante sapere che…
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), istituito presso la CONSAP, interviene per risarcire chi ha subito danni in incidenti stradali, nei casi in cui non sia possibile ottenere il risarcimento dall'assicurazione del responsabile. Ad esempio, il Fondo interviene quando il veicolo che ha causato il danno non è stato identificato o è privo di copertura assicurativa oppure quando il sinistro è causato da un veicolo rubato o da un veicolo immatricolato all'estero che circola in Italia senza assicurazione.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia (FGVC), istituito presso la CONSAP, ha una funzione simile al precedente ma riguarda i danni derivanti dall’attività venatoria. Questo fondo interviene ad esempio quando il cacciatore che ha causato il danno non è stato identificato o non è assicurato.
Rientrano anche nella competenza della CONSAP le controversie relative ai sinistri stradali che si sono verificati all’estero per i quali la CONSAP svolge il ruolo di Organismo di indennizzo italiano, o quelle relative al comportamento dei periti assicurativi. Per maggiori informazioni, visita il sito ‘consap.it’.
Le assicurazioni ‘grandi rischi’ sono polizze che coprono danni di elevato ammontare legati a specifiche attività o beni di alto valore. Si applicano solitamente a settori come l'industria e il trasporto marittimo o aereo e comprendono rischi come incendi di grandi dimensioni, responsabilità per danni causati da aeromobili o navi, perdite derivanti da operazioni commerciali su vasta scala.
4. Competenza per valore dell’AAS
L’AAS decide sui ricorsi che hanno ad oggetto esclusivamente l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà senza alcun limite di valore.
Al contrario, se con il ricorso chiedi anche la corresponsione di una somma di denaro, sappi che la competenza dell’AAS incontra specifici limiti di valore, differenti a seconda che si tratti di una polizza vita o una polizza danni.
Per le polizze dei rami vita, il limite di valore è di:
- euro 300.000, se la controversia riguarda un contratto di assicurazione sulla durata della vita umana e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di morte;
- euro 150.000, negli altri casi.
Per le polizze dei rami danni, il limite è di euro 25.000.
Se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione, il limite è di euro 2.500. Su tali controversie l’AAS decide secondo equità.
Per saperne di più sulla competenza per valore e sulla decisione secondo equità, vedi le FAQ.
5. Limiti temporali
Puoi rivolgerti all’AAS solo se i fatti o i comportamenti che contesti si sono verificati – o ne sei venuto a conoscenza – entro i tre anni precedenti la data di presentazione del reclamo.
6. Rapporti tra l’AAS, l’Autorità giudiziaria e gli altri strumenti ADR
L’AAS è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), cioè una procedura stragiudiziale che consente di risolvere le controversie tra consumatori e imprese o intermediari assicurativi in modo rapido ed economico.
Il ricorso all’AAS è anche una “condizione di procedibilità” dell’azione giudiziaria. Significa che per poter proporre un’azione dinnanzi al giudice devi avere precedentemente fatto ricorso all’AAS o, in alternativa, aver attivato un procedimento di mediazione (per le controversie riguardanti i contratti assicurativi ed il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria) o di negoziazione assistita (per le controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Nelle controversie in materia di risarcimento R.C. Auto hai anche la possibilità, non l’obbligo, di tentare una definizione della controversia tramite l’attivazione del procedimento di ‘Conciliazione paritetica’.
Attenzione!
- non puoi presentare ricorso all'AAS se la controversia è stata già sottoposta all’Autorità giudiziaria oppure se è già pendente un altro procedimento ADR (mediazione o negoziazione assistita);
- il procedimento dinanzi all'AAS verrà dichiarato improcedibile se dopo la presentazione del ricorso all'AAS ti rivolgi all'Autorità giudiziaria o instauri una mediazione o una negoziazione assistita;
- non puoi presentare un secondo ricorso all'AAS sulla medesima controversia e nei confronti degli stessi soggetti, se l'AAS si è già pronunciato nel merito.
È importante sapere che…
La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in cui un terzo imparziale (il mediatore) aiuta le parti a raggiungere un accordo per risolvere una controversia civile o commerciale. Il ruolo del mediatore non è quello di decidere chi ha ragione, ma di facilitare la comunicazione tra le parti, individuando soluzioni che possano soddisfare entrambe. Le parti partecipano personalmente o tramite rappresentanti e possono essere assistite dai loro avvocati.
Nel caso delle controversie riguardanti i contratti assicurativi e il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati ed il tentativo di mediazione (o il ricorso all’AAS) è obbligatorio per potersi successivamente rivolgere all’Autorità giudiziaria
La negoziazione assistita è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che consente alle parti di ricercare una soluzione concordata con l’assistenza dei rispettivi avvocati, evitando il ricorso al giudice. Le parti provano a risolvere il conflitto in modo rapido ed efficace, mantenendo riservatezza e limitando i costi.
Nelle controversie assicurative che hanno ad oggetto il risarcimento di sinistri R.C. Auto e R.C. Natanti, il tentativo di negoziazione assistita (o il ricorso all’AAS) è obbligatorio per potersi successivamente rivolgere all’Autorità giudiziaria.